La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una serie di proroghe che riguardano il superbonus e che risulteranno quindi particolarmente gradite ai possessori di immobili. Il bonus per le villette unifamiliari è stato prorogato al 31 dicembre 2022, senza il vincolo Isee alla quota massima di 25.000 euro. Occorrerà però fare attenzione al vincolo di avanzamento lavori, ovvero il 30% dei lavori dovrà essere completato entro il 30 giugno 2022 pena decadenza.

Come ulteriore agevolazione, sul fonte burocratico, è stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Ulteriori Proroghe previste:

Per i condomini e le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025). Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).

Prorogata agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per Ristrutturazioni, bonus facciate interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus. Riproducendo le disposizioni del decreto-legge n. 157, si introduce l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Con le modifiche al Senato, anche per il 2022 l’importo massimo detraibile è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comma 37);

proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro (comma 38);

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