Come reso noto il cosiddetto bonus facciate scende, in termini di detrazione, dal 110% al 90% e diventa più stringente la platea dei potenziali fruitori. Ma andiamo con ordine.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 per cento.

Sono ammessi al beneficio gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
  • su balconi ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Per avere tutte le informazioni dettagliate circa i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento è disponibile un regolamento scaricabile qui.